Il Biologo è l’unico professionista a favore del quale esistono precise norme di rango legislativo che riconoscono le sue competenze. La professione del Biologo Nutrizionista è infatti regolamentata dalla Legge 396/67, dal Decreto del Presidente della Repubblica 328/2001 e dal Decreto Ministeriale 362/93.

......formano oggetto della professione di biologo le attività di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo”.

Art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396

Il decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362/93 attribuisce ai biologi la “determinazione della dieta ottimale individuale in relazione ad accertate condizioni fisio-patologiche … la determinazione delle diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi, ecc., in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti (età, sesso, tipo di attività)… la determinazione di diete speciali per particolari condizioni patologiche in ospedali, nosocomi…” (v. Cons. Stato, sez. V, 16.11.2005, n. 6394, in Foro Amm. Cons. St. 2005, 3305).

Applicando poi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, l’obbligo che incombe al biologo è ovviamente quello di non qualificarsi come medico, e, quindi, di non effettuare diagnosi mediche e di non prescrivere farmaci (in tal senso Cass. Pen. 04.05.2005 n. 16626).