La figura del biologo nutrizionista
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Il Biologo Nutrizionista è abilitato a valutare fabbisogni nutritivi ed energetici individuali. Il Biologo Nutrizionista può elaborare profili nutrizionali in condizioni fisiologiche o patologiche accertate.
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In tale ambito il Biologo Nutrizionista può consigliare integratori alimentari qualora la dieta non sia sufficiente a soddisfare i bisogni energetici nutritivi, indicandone anche le modalità di assunzione.
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Il Biologo Nutrizionista può anche elaborare diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi in relazione alla loro composizione e alle caratteristiche dei soggetti e diete speciali per particolari ed accertate condizioni patologiche in ospedali, nosocomi.
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Infine, il Biologo nutrizionista ha competenze di educazione alimentare, igiene e sicurezza degli alimenti e di prevenzione primaria. Nello svolgimento della propria attività, il Biologo Nutrizionista può utilizzare apparecchiature non invasive, ritenute di ausilio nella rilevazione di parametri utili alla valutazione dello stato nutrizionale ed energetico della persona.
Il Biologo Nutrizionista può svolgere la professione in totale autonomia.
Il Biologo Nutrizionista non può però fare diagnosi, prescrivere analisi o farmaci, utilizzare apparecchiature invasive.
Elementi legislativi
Il Biologo è l’unico professionista a favore del quale esistono precise norme di rango legislativo che riconoscono le sue competenze. La professione del Biologo Nutrizionista è infatti regolamentata dalla Legge 396/67, dal Decreto del Presidente della Repubblica 328/2001 e dal Decreto Ministeriale 362/93.
L’art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396 afferma testualmente che formano oggetto della professione di biologo le attività di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo”.
Il decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362/93 attribuisce ai biologi la “determinazione della dieta ottimale individuale in relazione ad accertate condizioni fisio-patologiche … la determinazione delle diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi, ecc., in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti (età, sesso, tipo di attività)… la determinazione di diete speciali per particolari condizioni patologiche in ospedali, nosocomi…” (v. Cons. Stato, sez. V, 16.11.2005, n. 6394, in Foro Amm. Cons. St. 2005, 3305). Applicando poi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, l’obbligo che incombe al biologo è ovviamente quello di non qualificarsi come medico, e, quindi, di non effettuare diagnosi mediche e di non prescrivere farmaci (in tal senso Cass. Pen. 04.05.2005 n. 16626).
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Figure professionali in ambito nutrizionale: per fare chiarezza
Secondo la legislazione italiana, le figure professionali che possono elaborare profili nutrizionali sono 3: il Medico Nutrizionista, il Biologo Nutrizionista e il Dietista.
Medico Nutrizionista: laureato con laurea (6 anni) in Medicina e Chirurgia e specializzato in Scienze dell’Alimentazione. Il dietologo può fare diagnosi, prescrivere ed elaborare profili nutrizionali, prescrivere analisi o farmaci, utilizzare apparecchiature invasive.
Biologo Nutrizionista: laureato con laurea quinquennale in Scienze Biologiche ma non necessariamente specializzato in Scienze dell’Alimentazione. La specializzazione è infatti un titolo culturale, che consente di svolgere la professione con più competenze. Per svolgere la professione è obbligatoria però l’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi nella Sezione A. Il Biologo Nutrizionista può elaborare profili nutrizionali in condizioni fisiologiche o patologiche accertate, consigliare integratori alimentari, utilizzare apparecchiature non invasive. Il Biologo Nutrizionista può svolgere la sua professione in totale autonomia, senza la presenza del Medico.
Dietista: laureato con laurea triennale in Dietistica a cui non è consentito l’accesso alla specializzazione in Scienza dell’Alimentazione. Il Dietista può elaborare profili nutrizionali in condizioni fisiologiche o patologiche accertate, consigliare integratori alimentari, utilizzare apparecchiature non invasive. Il Dietista non può svolgere la sua professione in totale autonomia poiché in caso di condizioni patologiche è obbligato a richiedere la collaborazione di un Medico.